Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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ELEZIONI E REFERENDUM
 
“L’articolo 1 della Costituzione sancisce che nella Repubblica Italiana la sovranità appartiene al Popolo, e questo è il primo tassello che implica il rispetto della volontà dei cittadini che compongono lo Stato. L’articolo 48, che introduce la parte del testo costituzionale sui rapporti politici, definisce gli elettori e il voto.
Elettori sono tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. L’insieme di categorie che possono prendere parte alle elezioni è definito suffragio, che in termini più tecnici è anche detto “elettorato attivo”, vale a dire la capacità di eleggere membri nelle assemblee, distinto dall’elettorato passivo, che è la possibilità di essere eletti nelle medesime. Il voto in sé invece è definito, sempre nell’articolo 48, come personale ed eguale, libero e segreto” (fonte: treccani.it).

La Legge 165/2017 denominata "Rosatellum bis" delinea un sistema elettorale misto, ovvero, i seggi sono così suddivisi:

 
  • Il 37% sarà assegnato con un sistema maggioritario;
  • Il 61% sarà assegnato con un sistema proporzionale.
  • Il 2% è riservata alla sezione estero.
 
Alla camera i seggi assegnati con il sistema uninominale saranno 232 su 630, al senato 116 su 315. Nei seggi assegnati con questo sistema ogni partito o coalizione presenterà un solo candidato e vincerà quello che otterrà più voti. Il resto dei seggi sarà assegnato con metodo proporzionale: ogni partito o coalizione presenterà una lista di candidati bloccata (non meno di due e non più di quattro) in 20 circoscrizioni per il senato (una per regione) e 28 per la camera. Sarà possibile per i candidati presentarsi in più di una lista plurinominale (non più di cinque), ma in un solo collegio uninominale. Gli italiani all’estero eleggeranno con il sistema proporzionale dodici deputati e nove senatori.
Per entrare in parlamento un partito dovrà superare una soglia del 3 per cento su base nazionale, sia al senato sia alla camera. Per le coalizioni la soglia di sbarramento salirà al 10 per cento su base nazionale. I voti dei partiti che partecipano a una coalizione e superano l’1 per cento, andranno alla coalizione. Sotto la soglia dell’1 per cento, invece, i voti saranno persi. Non è permesso il voto disgiunto, cioè non sarà possibile votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale.

Quota di genere

Nei collegi uninominali e nelle liste plurinominali nessun genere può superare il 60 per cento e ogni lista deve seguire l’alternanza di genere.

 

REFERENDUM
 
"Il Referendum è il principale strumento di democrazia diretta; con esso il popolo partecipa in prima persona al processo decisionale. Nel 19° secolo era utilizzato solo in Svizzera e negli Stati Uniti; nel corso del 20° secolo è stato inserito nelle costituzioni di altri Stati democratici, per permettere al popolo di pronunciarsi direttamente su questioni costituzionali o legislative.
Tramite referendum, nel nostro ordinamento, si può quindi cancellare – totalmente o parzialmente – una legge esistente, ma non proporne una nuova.
Il referendum costituzionale è obbligatorio, se la modifica della Costituzione viene approvata dal Parlamento a maggioranza semplice; se invece la modifica viene approvata con la maggioranza dei due terzi, il referendum è facoltativo, viene cioè indetto soltanto se lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali.

Il referendum abrogativo, a differenza di quello costituzionale, è valido soltanto se si raggiunge il quorum, quando cioè si reca a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto (il che significa che l’astensione può far fallire il referendum)" (fonte: Treccani.it).
 

Fonte normativa: 
Legge 25 maggio 1970, n. 352. Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo 
 

 
 
 

 
 
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