Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
 
L’Albo dei Giudici Popolari è formato da una lista di cittadini che hanno richiesto di farne parte al Sindaco del comune di residenza. Nello specifico il giudice popolare viene estratto a sorte dalle liste suddette per comporre la giuria in Corte di Assise e in Corte di Assise d’Appello. Esistono due liste per entrambe le Corti, una dei giudici popolari ordinari e una dei supplenti.
 
Requisiti

 
  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici.
  • Buona condotta morale.
  • Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65.
  • Titolo di studio di scuola media di primo grado per la Corte di Assise.
  • Titolo di studio di scuola media di secondo grado per Corte di Assise D’appello.
 
Esclusioni
 
Non possono fare il giudice popolare:

 
  • I magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario.
  • Gli appartenenti alle forze armate e alla polizia.
  • I membri di culto e religiosi di ogni ordine e grado.
 
Scadenza
 
Ogni due anni i sindaci invitano all’iscrizione nell’elenco integrativo dei giudici popolari, con appositi manifesti pubblici, coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari. Dopo la formazione degli elenchi, vengono vagliate le richieste, dopodiché il sindaco trasmette la lista degli idonei al presidente del tribunale competente per territorio.
 
Procedimento di formazione elenchi idonei
 
La Corte d'Appello nomina una commissione che unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e procede alla formazione di:

 
  1. Un elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti di assise.
  2. Un elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti di assise d’appello.
 
Gli elenchi poi saranno trasmessi ai comuni che provvederanno alla pubblicazione in albo pretorio.
I reclami contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizione sono effettuabili entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
Decorso il tempo necessario per i ricorsi, gli elenchi vengono rivisti e controllati dai presidenti dei tribunali del capoluogo. Infine vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d’Appello, secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo (Fonte: www.giustizia.it).
 
Obblighi
 
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
 
Compenso
 
I giudici popolari nominati ricevono un rimborso stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di  per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di  per le prime 50 sedute e di  per le udienze successive.

 
 
 

 
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