Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(DAT)

Iscrizione nel registro comunale
 
A gennaio 2018 è entrata in vigore la L. n. 219/2017 che ha introdotto nell’ordinamento italiano le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
L’art. 1 della suddetta legge dice che: “la presente (…) tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
 
Cosa si intende per DAT
 
Le disposizioni anticipate di trattamento sono gli atti con i quali una persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere (in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.
 
Come presentare la Disposizione anticipata di trattamento
 
Possono fare la Dat le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere, attraverso la stesura di uno dei seguenti atti:

 
  • tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio;
  • tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza che provvede all'iscrizione nell'apposito registro.
 
Casi particolari di presentazione della richiesta
 
Con le medesime forme suddette, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle disposizioni anticipate di trattamento con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni”.
 
 
Costo
 
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
 
 
La figura del fiduciario e del medico
 
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
  • esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno (fonte http://www.salute.gov.it).

NB: Gli uffici preposti ad accogliere le disposizione anticipate di trattamento sono in attesa di un decreto da parte del Ministero della Salute nel quale si entrerà nel merito delle modalità di trasmissione delle DAT alle strutturae sanitarie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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