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Ricerche storiche anagrafiche e di stato civile
L’art. 35, comma 4 del DPR n. 223/89, dispone che: "previa motivata richiesta, l'ufficiale d'anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse".
Adempimenti
Chiunque volesse ricavare dati archiviati dovrà presentare domanda scritta e motivata. Non basta una motivazione qualsiasi, ma occorre che sia giuridicamente tutelata così come disposto dall’art. 22, comma 1, lett. B della legge 241/90 in materia di diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.
La richiesta di accesso agli atti anagrafici per la ricostruzione dell’albero genealogico deve essere respinta per mancanza di motivazione giuridicamente tutelata.
Se invece, la ricostruzione dell’albero genealogico è finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un diritto, di un beneficio di legge ecc., in tal caso la motivazione ha valore perciò la domanda puà essere accolta.
Costo
La legge 8 giugno 1962, n. 604, all’allegato D (fonte normattiva.it), e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che il richiedente deve pagare per i certificati e gli attestati redatti a mano, quindi con ricerca d’archivio, euro 5,16 per ogni nominativo contenuto nel certificato, oltre alla marca da bollo se dovuta, euro 2,58 se il certificato è in carta libera.
Tempi
Vige il termine generale valido per tutti i procedimenti amministrativi, cioè 30 giorni dalla richiesta.
Normativa
D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento Anagrafico)
Art. 15 L. 12.11.2011 n. 183
Adempimenti
Chiunque volesse ricavare dati archiviati dovrà presentare domanda scritta e motivata. Non basta una motivazione qualsiasi, ma occorre che sia giuridicamente tutelata così come disposto dall’art. 22, comma 1, lett. B della legge 241/90 in materia di diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.
La richiesta di accesso agli atti anagrafici per la ricostruzione dell’albero genealogico deve essere respinta per mancanza di motivazione giuridicamente tutelata.
Se invece, la ricostruzione dell’albero genealogico è finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un diritto, di un beneficio di legge ecc., in tal caso la motivazione ha valore perciò la domanda puà essere accolta.
Costo
La legge 8 giugno 1962, n. 604, all’allegato D (fonte normattiva.it), e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che il richiedente deve pagare per i certificati e gli attestati redatti a mano, quindi con ricerca d’archivio, euro 5,16 per ogni nominativo contenuto nel certificato, oltre alla marca da bollo se dovuta, euro 2,58 se il certificato è in carta libera.
Tempi
Vige il termine generale valido per tutti i procedimenti amministrativi, cioè 30 giorni dalla richiesta.
Normativa
D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento Anagrafico)
Art. 15 L. 12.11.2011 n. 183