Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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MORTE
 
La dichiarazione di morte è la denuncia, obbligatoria per legge, della morte ai fini dell'iscrizione del decesso nel registro comunale dello stato civile. Infatti, a seguito di questa dichiarazione, l'ufficiale di stato civile redige l'atto di morte. Della denuncia di morte in genere si occupa l'Agenzia di onoranze funebri incaricata dai famigliari.
Occorrono comunque i seguenti documenti a seconda del luogo in cui è avvenuto il decesso:

 
  1. Se il decesso è avvenuto nella abitazione: il medico di famiglia rilascia un certificato necroscopico e compila la scheda ISTAT.
  2. Se il decesso è avvenuto in ospedale, in luogo di cura o in struttura per anziani, la comunicazione di avvenuto decesso sarà predisposta dalle strutture menzionate, che prepareranno, inoltre, la scheda ISTAT e il certificato necroscopico.
 
Le certificazioni pervenute all'ufficio di stato civile sono essenziali per la formazione dell'atto di morte.
 
Informazioni aggiuntive
 
In seguito alla denuncia del decesso, viene redatto l’atto di morte dall’ufficiale dello stato che procede all’iscrizione dell’evento nel registro comunale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la morte, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo. In caso di decesso avvenuto in un Comune diverso da quello di residenza, al fine di rilasciare certificati di morte, occorrono alcuni giorni necessari alla trascrizione dell'atto dal Comune dell'evento al Comune di residenza. L’atto di morte contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante. 
 
Dove e quando va effettuata la dichiarazione di morte

Il termine stabilito dalla legge per rendere la dichiarazione di morte o per trasmettere l’avviso di morte è di 24 ore dal decesso. La dichiarazione di morte dovrà essere resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso. Stessa regola vale per l’avviso di morte.
 
Le pratiche per la sepoltura: inumazione, tumulazione, cremazione
 
In seguito a un decesso i parenti stretti di un defunto si dovranno occupare di tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del rito funebre. Tra questi rientra anche lo svolgimento delle pratiche per la sepoltura, che variano a seconda che si tratti di una tumulazione, di una inumazione o di cremazione.
 
Differenze tra tumulazione e inumazione
 
L’inumazione è la deposizione della salma in una bara fatta solo di legno, posta nella terra in modo da decomporsi nel corso degli anni.
La tumulazione, invece, è la tradizionale sepoltura in loculo di calcestruzzo con una bara rivestita internamente in zinco.
Lo spazio destinato alla sepoltura viene concesso dal cimitero per un periodo limitato.
In base all’art. 65, c. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale recante “Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni” “la scadenza delle sepolture (esumazioni/estumulazioni) è comunicata con l’affissione nella bacheca cimiteriale e, ove possibile, mediante raccomandata ai familiari. Ogni anno, entro il mese di settembre, il Responsabile del servizio cimiteriale o, in caso di affidamento esterno, il concessionario del servizio, provvederà alla stesura di elenchi, in cui verranno indicati i cadaveri per i quali è possibile procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti in apposita bacheca all’ingresso del cimitero almeno 90 giorni prima, e una palina segnaletica con dizione: “Campo di prossima esumazione” ovvero “Colombario di prossima estumulazione” verrà esposta nelle aree o nei colombari da esumare/estumulare”.
  
La cremazione
 
La cremazione è un rito molto antico praticato in tutto il mondo, che da circa cinquant’anni viene sempre più richiesto anche in Italia.
 
 
Coloro i quali desiderano essere cremati devono:
  • lasciare disposizione su apposito testamento che può essere pubblico, olografo o segreto, che poi saranno rese pubbliche dal notaio al momento del decesso;
  • iscriversi in un’associazione cremazionista riconosciuta;
  • esprimere verbalmente la propria volontà ai familiari.
 
Sempre nel rispetto delle volontà del defunto, le ceneri possono essere:
  • tumulate in celletta, tomba di famiglia o loculo;
  • inumate all’interno del cimitero;
  • affidate ai familiari per la conservazione presso la propria abitazione;
  • disperse in natura.
 
Quest’ultima pratica può avvenire a diverse condizioni di legge:
  • in montagna e in aree naturali, alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati;
  • in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  • nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  • nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
 
Estradizione o introduzione salma o resti mortali – Passaporto mortuario 
 
L. R. 2 agosto 2018, n. 32 Norme in materia funebre e cimiteriale
 
Nel Capo V all’art. 26 viene trattata la disciplina del “Trasporto funebre tra stati”:
1. I trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie da esso previste.
2. I cadaveri sono accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere è estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione verso uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nullaosta dell'autorità consolare dello stato verso il quale il cadavere è diretto.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'ATS (fonte http://consiglio.regione.sardegna.it/).

 
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